Statuto
STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE PRO LOCO CARPANETO PIACENTINO
ART. 1 - DENOMINAZIONE - SEDE
E’ costituita, ai sensi del Codice Civile, della legge nazionale 6 giugno 2016 n.106 e del D.lgs. 3 luglio 2017 n. 117, una Associazione di Promozione sociale denominata: “ASSOCIAZIONE PRO LOCO CARPANETO PIACENTINO ETS-APS”, con sede in Carpaneto Piacentino (PC), Viale Vittoria n. 2/A operante senza fini di lucro. Qualora se ne ravvisi la necessità, il trasferimento della sede all’interno del medesimo Comune, deliberato dall’Assemblea degli associati, non necessita di modifica statutaria. L’Associazione è tenuta a comunicare tempestivamente qualsiasi trasferimento di sede agli Enti gestori di pubblici Albi o Registri nei quali è iscritta.
ART. 2 - COSTITUZIONE ED AMBITO TERRITORIALE DI ATTIVITÀ
1. La Pro Loco Carpaneto Piacentino riunisce in associazione tutte le persone fisiche (Soci) che intendono operare attivamente per favorire lo sviluppo turistico, culturale, ambientale, sociale, sportivo, storico, artistico del territorio del Comune di Carpaneto Piacentino e favorire il miglioramento della vita dei suoi residenti ed ospiti.
2. La Pro Loco Carpaneto Piacentino non ha finalità di lucro ed i suoi Soci operano a favore della medesima con il concetto del volontariato, operando con un ordinamento interno ispirato a principi di democrazia ed indirizzato ad ottenere i migliori risultati possibili nell'ambito dell'attività di promozione ed utilità sociale.
3. La Pro Loco Carpaneto Piacentino può sviluppare la sua attività attraverso molteplici iniziative come ad esempio l'edizione e la pubblicazione di varia natura, fisse od in movimento, con mezzi tradizionali od elettronici e la partecipazione o l'organizzazione (in Italia o all'estero) di eventi idonei al raggiungimento dell'oggetto sociale.
4. La Pro Loco Carpaneto Piacentino aderisce all'U.N.P.L.I. (Unione Nazionale Pro Loco d'Italia) ed al Comitato Regionale delle Pro Loco dell'Emilia Romagna, nonché al comitato provinciale UNPLI di Piacenza nel rispetto dello Statuto e delle normative U.N.P.L.I.
ART. 3 - OGGETTO SOCIALE
Le finalità che la Pro Loco Carpaneto Piacentino ha come oggetto sociale sono:
a. svolgere fattiva opera per organizzare turisticamente la località, proponendo alle Amministrazioni competenti il miglioramento estetico della zona e tutte quelle iniziative atte a tutelare e valorizzare le bellezze e risorse naturali, le produzioni tipiche locali, nonché il patrimonio culturale, storico monumentale, artistico ed ambientale, attivando ogni possibile forma di collaborazione con enti pubblici privati;
b. promuovere e organizzare, anche in collaborazione con gli Enti Pubblici e/o privati, iniziative (convegni, escursioni, spettacoli pubblici, mostre, festeggiamenti, manifestazioni sportive, fiere enogastronomiche, sagre e/o manifestazioni di altro genere, nonché iniziative di solidarietà sociale, recupero ambientale, restauro e gestione di monumenti etc.) che servono ad attirare e rendere più gradito il soggiorno dei turisti a Carpaneto Piacentino la qualità della vita dei residenti;
c. sviluppare l'ospitalità, l'educazione turistica d'ambiente e la conoscenza globale del territorio, e più in generale sensibilizzare la popolazione residente nei confronti del fenomeno turistico;
d. stimolare il miglioramento delle infrastrutture e della ricettività alberghiera ed extra alberghiera;
e. preoccuparsi del regolare svolgimento dei servizi locali (interessanti il turismo svolgendo tutte quelle azioni atte a garantirne la più larga funzionalità;
f. collaborare con gli Organi competenti nella vigilanza sulla conduzione dei servizi pubblici e privati di interesse turistico, verificando soprattutto il rispetto delle tariffe e proponendo, se del caso, le opportune modificazioni;
g. curare l'informazione e l'accoglienza dei turisti, anche tramite la gestione degli Uffici d'informazione previsti dalle leggi vigenti in materia;
h. promuovere e sviluppare la solidarietà e il volontariato nonché l'aggregazione sociale attraverso attività nel settore sociale e del volontariato a favore della popolazione del territorio (proposte turistiche specifiche per la terza età, progettazione e realizzazione di spazi sociali destinati all'educazione, alla formazione e allo svago dei minori, iniziative di coinvolgimento delle varie componenti della comunità locale finalizzate anche all'eliminazione di eventuali sacche di emarginazione, organizzazione di itinerari turistico - didattici per gruppi scolastici, scambi da e per l'estero per favorire la conoscenza del territorio, la cultura del medesimo anche ricollegando i valori del nostro territorio e della nostra cultura con quelli degli emigrati residenti all'estero), riattivare un collegamento anche con le persone che sono emigrate . Le attività dell'associazione sono esercitate nel rispetto della legislazione vigente in materia di associazioni di promozione sociale. Per il raggiungimento degli scopi sociali sono ammesse tutte le iniziative accessorie e connesse, deliberate dagli organismi associativi competenti, compatibili con le finalità di promozione sociale espresse dall'associazione
ART. 4 - SOCI
I Soci della Pro Loco Carpaneto Piacentino si distinguono in:
a. Soci Ordinari;
b. Soci Sostenitori;
c. Soci Benemeriti;
d. Soci Onorari.
Sono Soci Ordinari coloro che versano la quota di iscrizione annualmente stabilita dall'Assemblea. Possono essere iscritti come soci tutti i residenti nel territorio del Comune di Carpaneto Piacentino ed altresì coloro che per motivazioni varie sono interessati all'attività della Pro Loco Carpaneto Piacentino. Sono Soci Sostenitori coloro che, oltre alla quota ordinaria, erogano contribuzioni volontarie straordinarie. Sono Soci Benemeriti coloro che vengono denominati tali dall'Assemblea per meriti particolari acquisiti a favore della Pro Loco Carpaneto Piacentino. Sono Soci Onorari i Soci che vengono denominati tali dall'Assemblea per particolari meriti acquisiti nella vita della Pro Loco Carpaneto Piacentino. Non è ammessa la categoria dei Soci temporanei.
ART. 5 - DIRITTI ED OBBLIGHI DEI SOCI
1. I Soci Ordinari e Sostenitori devono versare la quota associativa annuale; i Soci Benemeriti e Onorari sono esentati dal pagamento della quota annuale.
2. Tutti i Soci, purché maggiorenni al momento dell'assemblea, hanno diritto:
a. di voto per eleggere gli organi direttivi della Pro Loco;
b. di essere eletti alle cariche direttive della Pro Loco;
c. di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti della Pro Loco;
Tutti i soci maggiorenni e minorenni hanno il diritto:
d. a ricevere la tessera della Pro Loco;
e. a ricevere le pubblicazioni della Pro Loco;
f. a frequentare i locali della Pro Loco;
g. ad ottenere eventuali facilitazioni, se e in quanto consentito dalle disposizioni vigenti in materia di associazioni di promozione sociale, in occasione di manifestazioni promosse o/e organizzate dalla Pro Loco.
3. I Soci hanno l'obbligo di:
a. rispettare lo statuto ed i regolamenti della Pro loco;
b. versare nei termini la quota associativa alla Pro Loco;
c. non operare in concorrenza e/o contro l'attività della Pro Loco.
ART. 6 - AMMISSIONE ED ESCLUSIONE DEL SOCIO.
1. L'ammissione di un nuovo Socio viene decisa dal Consiglio Direttivo della Pro Loco Carpaneto Piacentino a seguito del versamento della quota associativa annuale.
2. L'eventuale reiezione della domanda deve essere sempre motivata e comunicata in forma scritta; l’aspirante associato non ammesso ha facoltà di fare ricorso contro il provvedimento alla prima assemblea degli associati che sarà convocata.
3. La quota associativa è intrasmissibile e non rivalutabile.
4. L'esclusione di un Socio viene decisa dal Consiglio Direttivo della Pro Loco Carpaneto Piacentino per dimissioni o per morosità o per indegnità o qualora intervengano gravi motivi relativamente a comportamenti del Socio che violano lo Statuto ed i Regolamenti della Pro Loco.
5. In ogni caso, prima di procedere all'esclusione, devono essere contestati per iscritto al socio gli addebiti che allo stesso vengono mossi, consentendo facoltà di replica. Sull'esclusione l’associato ha facoltà di fare ricorso contro il provvedimento alla prima assemblea dei soci che sarà convocata. Fino alla data di svolgimento dell'Assemblea il provvedimento si intende sospeso. L'esclusione diventa operante dalla annotazione sul libro soci a seguito della delibera dell'Assemblea che abbia ratificato il provvedimento di esclusione adottato dal Consiglio Direttivo.
ART. 7 - ORGANI
1. Sono organi della Pro loco Carpaneto Piacentino
a. l'Assemblea dei soci;
b. il Consiglio Direttivo;
c. il Presidente;
d. il Vice Presidente ;
e. il Segretario ed il Tesoriere
f. il Collegio dei Revisori dei Conti;
g. il Presidente onorario.
ART. 8 - L'ASSEMBLEA DEI SOCI
1. L'Assemblea rappresenta l'universalità dei Soci e le sue decisioni, prese in conformità alla legge ed al presente statuto, obbligano i Soci. Ogni Socio esprime un voto indipendentemente dall'ammontare della quota associativa versata.
2. L'Assemblea ha il compito di dare le direttive per la realizzazione delle finalità sociali.
3. All'Assemblea prendono parte tutti i Soci (quelli ordinari e sostenitori debbono essere in regola con la quota sociale dell'anno in cui si svolge l'Assemblea). Sono consentite due deleghe, da rilasciarsi in forma scritta ad altro socio.
4. L'Assemblea è ordinaria e straordinaria. L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è presieduta dal Presidente della Pro Loco (o in sua assenza dal Vice Presidente Vicario od ancora dall'altro Vicepresidente), assistito dal Segretario. In caso di loro assenza, l'Assemblea elegge tra i Soci presenti il Presidente dell'Assemblea; allo stesso modo l'Assemblea eleggerà un Segretario, in caso di assenza del Segretario della Pro Loco. L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, viene indetta dal Presidente della Pro Loco, previa deliberazione del Consiglio che ne stabilisce la data e l'ordine del giorno, con avviso portato a conoscenza dei Soci (in regola con il versamento della quota avvenuto almeno 30 giorni prima del giorno fissato per la celebrazione dell'Assemblea) almeno quindici giorni prima della data fissata mediante consegna dell'avviso a mano o a mezzo posta o con affissione dello stesso nella sede della Pro Loco, e/o anche con l'affissione dello stesso all'Albo pretorio del Comune e nei punti esterni di maggiore visibilità. L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è valida, fatte salve le deliberazioni relative alle modifiche dello statuto e allo scioglimento dell'associazione, in prima convocazione, con la partecipazione di almeno la metà dei Soci e delibera con voto favorevole della metà più uno dei voti espressi; in seconda convocazione, da tenersi a distanza di almeno 24 ore dalla prima, l'Assemblea è valida qualunque sia il numero dei partecipanti e delibera con voto favorevole della metà più uno dei voti espressi. Gli astenuti non vengono conteggiati.
5. L'Assemblea ordinaria è convocata almeno una volta all'anno. L’Assemblea ordinaria:
nomina i componenti del Consiglio direttivo;
approva il bilancio o rendiconto relativamente ad ogni esercizio;
delibera sulla formazione del bilancio preventivo;
stabilisce l'entità della quota associativa annuale;
elegge i membri del Collegio dei Revisori e adotta eventuale azione di revoca di tale organo;
si esprime sull’esclusione dei soci dall'associazione;
si esprime sulla reiezione di domande di ammissione di nuovi associati;
delibera su tutto quanto viene ad essa demandato a norma di Statuto o proposto dal Consiglio Direttivo;
fissa le linee di indirizzo dell’attività annuale;
destina eventuali avanzi di gestione alle attività istituzionali.
6. L'Assemblea, per l'approvazione dei bilanci deve essere convocata entro il mese di giugno.
7. L'Assemblea straordinaria è convocata:
a. dal Presidente quando ne ravvisi la necessità;
b. dietro richiesta scritta della maggioranza dei componenti del Consiglio;
c. a seguito di richiesta sottoscritta da almeno un decimo dei Soci;
d. per le modifiche del presente Statuto;
e. per lo scioglimento della Pro Loco.
8. La spedizione degli avvisi di convocazione dell'Assemblea (sia ordinaria che straordinaria) può essere sostituita dall'affissione con modalità idonee a portarli a conoscenza dei Soci, così come previsto dal precedente punto 4).
9. Per modificare lo statuto occorrono in prima convocazione il voto favorevole della metà più uno degli associati, in seconda convocazione occorre la presenza, in proprio o per delega, di almeno metà degli associati e il voto favorevole dei tre quarti dei presenti. Qualora nella seconda convocazione non venisse raggiunto il quorum costitutivo, è possibile indire una terza convocazione, a distanza di almeno 15 gg. dalla seconda convocazione, nella quale la deliberazione in merito a modifiche statutarie sarà valida qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati purché adottata all’unanimità. 9bis. Lo scioglimento dell'associazione viene deliberato con il voto favorevole di almeno i tre quarti dei soci.
10. Delle riunioni assembleari e relative deliberazioni dovrà essere redatto apposito verbale firmato dal Presidente e dal Segretario, consultabile da tutti i Soci presso la sede sociale.
ART. 9 - IL CONSIGLIO DIRETTIVO
1. Il Consiglio Direttivo è composto da un numero di 11 membri. Tuttavia, per assicurare una equilibrata rappresentatività degli iscritti l'assemblea ordinaria elettiva può deliberare l'aumento, prima dell'elezione, del numero dei componenti da eleggere fino ad un numero comunque non superiore a 15 componenti.
2. L'Assemblea, dopo avere fissato il numero dei componenti del Consiglio Direttivo, elegge tra i Soci i componenti dei Consiglio direttivo con votazione segreta .
3. I componenti del Consiglio Direttivo restano in carica tre anni e sono rieleggibili.
4. Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno quattro volte all'anno ed ogni qual volta lo ritenga opportuno il Presidente od a seguito di richiesta scritta di almeno due terzi dei Componenti.
5. I consiglieri che risultano assenti per tre sedute consecutive senza giustificazione motivata, possono essere dichiarati decaduti con deliberazione del Consiglio Direttivo il quale provvede alla surrogazione dei medesimi come previsto nel successivo comma.
6. In caso di vacanza, per qualsiasi motivo, i Consiglieri mancanti saranno sostituiti con i Soci che, secondo i risultati delle elezioni, seguono immediatamente i membri eletti. Se non vi sono più Soci da utilizzare per la surroga potrà essere indetta una nuova Assemblea elettiva per l'integrazione del Consiglio Direttivo, qualora ne sia compromessa la sua funzionalità. Solamente nel caso che la vacanza dei Soci nel Consiglio Direttivo sia contemporanea e riguardi la metà più uno dei Soci, l'intero Consiglio Direttivo sarà considerato decaduto ed il Presidente dovrà, entro un mese dal verificarsi della vacanza, indire l'Assemblea elettiva per l'elezione di un nuovo Consiglio Direttivo. Il Consiglio Direttivo decade se l'Assemblea dei soci non approva il rendiconto consuntivo economico e finanziario. In questo caso il Presidente dovrà, entro un mese dal verificarsi dell'Assemblea in cui non è stato approvato il rendiconto, indire l'Assemblea elettiva per l'elezione di un nuovo Consiglio Direttivo. Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva di 1/3 (un terzo) dei membri del Consiglio Direttivo ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
7. Il Consiglio Direttivo è investito dei poteri per la gestione ordinaria della Pro Loco ed in particolare gli sono riconosciute tutte le facoltà per il raggiungimento delle finalità sociali che non siano dalla legge o dal presente statuto riservate, in modo tassativo, all'Assemblea. Spetta inoltre al Consiglio Direttivo la gestione del patrimonio sociale, la formazione di un conto di previsione col relativo programma d'attuazione, la stesura del rendiconto economico e finanziario consuntivo e la relazione sull'attività svolta.
8. Le riunioni del Consiglio Direttivo sono pubbliche.
9. Alla riunione del Consiglio Direttivo il Presidente può invitare persone che siano interessate a particolari aspetti dell'attività delle Pro Loco che possono partecipare senza diritto di voto.
10. Dalle riunioni consiliari dovrà essere redatto apposito verbale firmato dal Presidente e dal Segretario ed approvato di volta in volta dal Consiglio stesso.
ART. 10 - IL PRESIDENTE - IL VICEPRESIDENTE
1. Il Presidente della Pro Loco Carpaneto Piacentino è eletto dal Consiglio Direttivo al suo interno nella sua prima riunione con votazione a scrutinio segreto.
2. Il Vice Presidente è nominati dal Consiglio direttivo al suo interno a scrutinio segreto.
3. Il Presidente dura in carica per lo stesso periodo di vigenza del Consiglio Direttivo. Può essere riconfermato.
4. In caso di assenza o di impedimento temporaneo sarà sostituito dal Vice Presidente.
5. In caso di impedimento definitivo o dimissioni verrà dichiarato decaduto dal Consiglio Direttivo il quale provvedere all'elezione del nuovo Presidente.
6. Il Presidente è il rappresentante legale della Pro loco Carpaneto Piacentino ha la responsabilità della sua amministrazione, la rappresenta di fronte a terzi ed in giudizio, ne convoca e presiede il Consiglio Direttivo e l'Assemblea dei Soci, è responsabile della conservazione della documentazione contabile della Pro Loco
7. E' assistito dal Segretario.
ART. 11 - IL SEGRETARIO ED IL TESORIERE
1. Il Tesoriere ed il Segretario sono nominati dal Consiglio Direttivo al suo interno con votazione segreta.
2. Il Segretario assiste il Consiglio Direttivo, redige i verbali delle relative riunioni, cura la conservazione della documentazione riguardante la vita della Pro Loco, assicura l'esecuzione delle deliberazioni e provvede al normale funzionamento degli uffici.
3. Il Segretario è responsabile, insieme al Presidente, della tenuta di idonea documentazione dalla quale risulta la gestione economica e finanziaria della Pro Loco nonché della regolare tenuta dei libri sociali.
4. Il Tesoriere segue i movimenti contabili della Pro Loco Carpaneto Piacentino e le relative registrazioni.
5. E' possibile affidare i due incarichi ad un solo Consigliere.
ART. 12 - IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI
1. Il Collegio dei Revisori conti è composto di tre membri, scelti tra i soci della Pro Loco, eletti a votazione segreta dall'Assemblea dei Soci. Il collegio designa al suo interno il Presidente, con votazione segreta. Il Collegio dei Revisori dei conti ha il compito di esaminare periodicamente ed occasionalmente in qualsiasi momento la contabilità sociale.
2. I Revisori dei conti sono invitati alle riunioni del Consiglio Direttivo ed in tal caso possono esprimere la loro opinione sugli argomenti all'ordine del giorno, senza diritto di voto.
3. I. Revisori dei conti durano in carica tre anni e non decadono in caso di decadenza del Consiglio Direttivo; essi sono rieleggibili.
ART. 13 - IL PRESIDENTE ONORARIO
1. Il Presidente Onorario può essere nominato dall'Assemblea per eccezionali meriti acquisiti in attività a favore della Pro Loco e viene eletto con votazione segreta.
2. Al Presidente Onorario possono essere affidati dal Consiglio Direttivo incarichi di rappresentanza e di eventuali contatti con altri Enti.
ART. 14 -ADESIONE ALL'U.N.PLI
La pro loco aderisce all'U.P.L.I. (Unione Nazionale Pro Loco d'Italia) attraverso il "Comitato Regionale delle Pro Loco dell'Emilia Romagna- Unpli Emilia Romagna".
ART. 15 - ENTRATE E SPESE - PATRIMONIO
1. Le risorse economiche con le quali la Pro Loco provvede al funzionamento ed allo svolgimento della propria attività sono:
a. quote e contributi dei Soci;
b. eredità, donazioni e legati;
c. contributi dell'Unione Europea e di organismi internazionali;
d. contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;
e. entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
f. proventi delle cessioni di beni e servizi ai Soci ed a terzi, anche traverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obbiettivi istituzionali;
g. erogazioni liberali dei Soci e di terzi;
h. entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni;
i. altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazionismo di promozione sociale;
l. il patrimonio della Pro Loco è costituito dai beni mobili ed immobili e dai valori che, per acquisti, lasciti, donazioni o per qualsiasi altro titolo spettino o vengano in possesso dell'associazione.
2. Tutte le entrate ed i proventi dell'attività della prò Loco sono utilizzati e spesi per il raggiungimento delle finalità della Pro Loco e non possono essere divisi e/o distribuiti (neppure in modo indiretto) ai Soci.
3 Gli eventuali utili o avanzi di gestione della Pro Loco devono essere reinvestiti a favore delle attività istituzionali previste dal presente statuto.
ART. 16 - PRESTAZIONI DEI SOCI
1. La Pro Loco Carpaneto Piacentino si avvale prevalentemente delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita dei propri Soci per il perseguimento dei fini istituzionali.
2. La Pro Loco Carpaneto Piacentino o può, in caso di particolare necessità, assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo a propri Soci.
3.Tutte le cariche della Pro Loco Carpaneto Piacentino sono di norma gratuite.
4. Il Consiglio Direttivo delibera e decide in merito a quanto previsto dal presente articolo e può prevedere dei rimborsi delle spese documentate, sostenute dai Soci o da persone che hanno operato per la Pro Loco nell'ambito delle attività istituzionali.
5.Nel caso in cui la qualità della prestazione richieda un livello non amatoriale, il Consiglio Direttivo può affidare a professionisti (esterni o interni alla Pro Loco/ mansioni e/o incarichi che potranno essere retribuiti a quotazioni di mercato e dietro presentazione di regolare documentazione fiscale.
ART. 17 - RENDICONTO CONSUNTIVO ECONOMICO E FINANZIARIO.
1. Il Consiglio Direttivo della Pro Loco Carpaneto Piacentino deve predisporre annualmente un rendiconto consuntivo economico e finanziario che deve essere approvato dall'Assemblea dei soci annualmente .
2. Tale rendiconto deve essere redatto seguendo i criteri di cassa e di competenza come previsto dalla Legislazione vigente in materia.
3. Il rendiconto approvato dall'Assemblea sarà disponibile per la visione presso la sede della Pro Loco
ART. 18 - SCIOGLIMENTO
1. L'eventuale scioglimento dell'associazione dovrà essere deliberato con il voto favorevole di almeno i tre quarti dei soci
2. In caso di scioglimento, cessazione o estinzione, dopo che si sarà provveduto al saldo di tutte le pendenze passive, le somme eventualmente restanti, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3 comma 190 della legge 23 Dicembre 1996 n° 662 e salvo destinazione imposta dalla legge, saranno devolute con espresso vincolo di destinazione a fini di utilità sociale in favore di Enti pubblici od associazioni con finalità analoghe alla pro loco.
3.I beni acquisiti con il concorso finanziario specifico e prevalente di Enti pubblici, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3 comma 190 della legge 23 Dicembre 1996 n° 662 e salvo destinazione imposta dalla legge, saranno devoluti al Comune nel cui territorio la Pro Loco ha sede con vincolo di destinazione a fini di utilità sociale.
ART. 19 - NORME FINALI 1 Per quanto non espressamente previsto nelle disposizioni del presente statuto valgono le disposizioni del codice civile e delle leggi vigenti in materia di associazionismo.
Letto e sottoscritto.
Carpaneto 03/11/2017